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accordo 22 gennaio riforma assetti contrattuali

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  • Avviato 1 anno fa da luciano

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  1. luciano
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    ACCORDO QUADRO
    RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI

    Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo,
    con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale
    fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente
    dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi
    dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare -
    con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni- un
    accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della
    gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime
    vigente.
    Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali
    sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi
    e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito indicati,
    per un modello contrattuale comune nel settore pubblico
    e nel settore privato:
    1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su
    due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
    e la contrattazione di secondo livello come definita
    dalle specifiche intese;
    2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
    J avrà durata triennale tanto per la parte economica
    che normativa;
    J avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti
    economici e normativi comuni per tutti i lavoratori
    del settore ovunque impiegati nel territorio
    nazionale;
    J per la dinamica degli effetti economici si individuerà
    un indicatore della crescita dei prezzi al consumo
    assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso
    di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale
    costruito sulla base dellllPCA (l'indice dei
    prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo
    per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei
    beni energetici importati. L'elaborazione della previsione
    sarà affidata ad un soggetto terzo;
    J si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti
    tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente
    osservata, considerando i due indici sempre
    al netto dei prodotti energetici importati;
    J la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti
    registratisi sarà effettuata in sede paritetica
    a livello interconfederale, sede che opera con finalità
    di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico
    della funzionalità del nuovo accordo;
    J il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato
    entro la vigenza di ciascun contratto nazionale;
    J il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore
    retributivo individuato dalle specifiche intese;
    J nel settore del lavoro pubblico, la definizione del
    calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali
    sarà demandata ai Ministeri competenti, previa
    concertazione con le Organizzazioni sindacali,
    nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione
    prevista dalla legge finanziaria, assumendo
    l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto
    dei prodotti energetici importati, quale parametro di
    riferimento per I'individuazione dell' indice previsionale,
    il quale viene applicato ad una base di calcolo
    costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto
    invariato per il triennio di programmazione;
    J nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali
    scostamenti sarà effettuata alla scadenza
    del triennio contrattuale, previo confronto con le
    parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero
    nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto
    dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto
    dell'intero settore;
    3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o
    confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello
    nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica
    amministrazione;
    4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può
    definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento
    di servizi integrativi di welfare;
    5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle
    trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche
    intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione
    delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento
    delle trattative stesse;
    6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata
    la previsione di un meccanismo che, dalla data
    di scadenza del contratto precedente, riconosca una
    copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti
    collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data
    di raggiungimento dell'accordo;
    7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono
    prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale;
    8. saranno definite le modalità per garantire I'effettività del
    periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare
    svolgimento del negoziato;
    9. per il secondo livello di contrattazione come definito
    dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale -
    le parti confermano la necessità che vengano incrementate,
    rese strutturali, certe e facilmente accessibili
    tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione
    di tasse e contributi, la contrattazione di secondo
    livello che collega incentivi economici al raggiungimento
    di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza,
    efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
    della competitività nonché ai risultati legati
    all'andamento economico delle imprese, concordati fra
    le parti;
    10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscalecontributivo
    sarà concesso, gradualmente e compatibilmente
    con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati
    al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento
    della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo
    conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;
    11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto
    artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita
    per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto
    nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed
    istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di
    contrattazione;
    12. eventuali controversie nella applicazione delle regole
    stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva
    con strumenti di conciliazione ed arbitrato;
    13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9,
    deve avere caratteristiche tali da consentire
    l'applicazione degli sgravi di legge;
    14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello
    nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli
    specifici accordi possono prevedere, in ragione delle
    caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;
    15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi,
    ai fini della effettività della diffusione della contrattazione
    di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare
    le soluzioni più idonee non esclusa
    l'adozione di elementi economici di garanzia o forme
    analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate
    nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni
    di difficoltà economico-produttiva;
    1 6. per consentire il raggiungimento di specifiche intese
    per governare, direttamente nel territorio o in azienda,
    situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico
    ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire
    apposite procedure, modalità e condizioni per modificare,
    in tutto o in parte, anche in via sperimentale e
    temporanea, singoli istituti economici o normativi dei
    contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
    17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi,
    i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi,
    nuove regole in materia di rappresentanza delle parti
    nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi
    che possono essere adottate con accordo, ivi
    compresa la certificazione all'l N PS dei dati di iscrizione
    sindacale;
    18. le nuove regole possono determinare, limitatamente alla
    contrattazione di secondo livello nelle aziende di
    servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi
    della maggioranza dei lavoratori, che possono
    proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale
    predefinita;
    19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre
    il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro
    nei diversi comparti.
    Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio
    della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e
    l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento
    dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e
    sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale
    sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei
    vincoli di finanza pubblica.

    Pubblicato 1 anno fa #

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